PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Individuazione degli enti locali danneggiati).

      1. Al verificarsi di eccezionali eventi naturali che causano gravi danni alle infrastrutture, al sistema produttivo o alle proprietà private in una o più zone dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, sentiti i responsabili locali della protezione civile e i presidenti delle province coinvolte, individua i comuni e le province danneggiati e dichiara per gli stessi lo stato di calamità naturale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, entro quindici giorni dalla data dell'evento.
      2. Entro due mesi dalla data dell'evento calamitoso, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, sentite le province, individua i comuni, in aggiunta a quelli di cui al comma 1 del presente articolo, per i quali le province stesse sono autorizzate a predisporre il piano di risanamento idrogeologico e di rilancio socio-economico di cui all'articolo 9.

Art. 2.
(Individuazione dei danni).

      1. Gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, comunicano, entro un mese dalla data di emanazione del relativo decreto, al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare dei danni alle infrastrutture per i quali occorre intervenire con procedure di urgenza.

 

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Art. 3.
(Conti di tesoreria).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, istituisce, con proprio decreto, entro un mese dall'avvenuta individuazione dei comuni e delle province ai sensi dell'articolo 1, specifici conti di tesoreria intestati agli enti locali interessati e li comunica a tutti gli istituti di credito delegati alla riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), rendendoli inoltre pubblici secondo le procedure di legge.

Art. 4.
(Variazioni di bilancio).

      1. Entro un mese dall'avvenuta comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, i comuni sono autorizzati ad apportare ai propri bilanci variazioni, iscrivendo, per l'anno in corso, in apposito capitolo, entrate pari al 40 per cento dell'IRPEF e dell'IRES pagate da persone fisiche, società ed enti residenti nel territorio comunale, secondo gli ultimi dati disponibili forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze e comunque in misura non superiore ai danni stimati ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
      2. Entro un mese dall'avvenuta comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, le province sono autorizzate ad apportare ai propri bilanci variazioni, iscrivendo, per l'anno in corso, in apposito capitolo, entrate pari al 40 per cento dell'IRPEF e dell'IRES pagate da persone fisiche, società ed enti residenti nei comuni della provincia individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo gli ultimi dati disponibili forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze e comunque in misura non superiore all'ammontare totale dei danni segnalati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dalla provincia stessa e dai comuni, detratte le somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 1.

 

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Art. 5.
(Interventi di somma urgenza).

      1. Gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, possono ordinare od eseguire in proprio tutte le opere, i lavori di somma urgenza e le operazioni ritenute necessarie, urgenti e improcrastinabili per poter adeguatamente fronteggiare l'emergenza.
      2. Gli oneri derivanti dagli impegni assunti sono soddisfatti anche tramite operazioni di anticipo di cassa e sono iscritti, unitamente agli eventuali oneri contabili aggiuntivi, nelle variazioni di bilancio di cui all'articolo 4.

Art. 6.
(Interventi urgenti di competenza
dei comuni).

      1. I comuni utilizzano i fondi di cui all'articolo 4, comma 1, per lavori di riparazione, rifacimento o ricostruzione totale di infrastrutture pubbliche danneggiate o distrutte dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 per le quali non è possibile attendere l'approvazione del piano di cui all'articolo 9, pena la permanenza di situazioni di insalubrità e di pericolo per la pubblica sicurezza. È riservata la priorità alle urbanizzazioni primarie, in particolare agli acquedotti, alle fognature, alle strade e agli impianti di depurazione.
      2. I comuni possono inoltre risarcire i danni alle proprietà private, comprese le attività produttive sino ad un massimo di 26.000 euro ciascuno, applicando una franchigia di 2.600 euro.

Art. 7.
(Interventi urgenti di competenza
delle province).

      1. Le province utilizzano i fondi di cui all'articolo 4, comma 2, in via primaria per la riparazione dei danni alle infrastrutture

 

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di proprietà o gestite direttamente e in via secondaria a favore dei comuni per gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 5 e per gli interventi urgenti di cui all'articolo 6, tenendo conto dell'ammontare dei danni subiti in proporzione al numero degli abitanti, della capacità contributiva degli stessi e privilegiando in ogni caso i comuni minori e montani.
      2. La ripartizione dei fondi disponibili avviene con delibera del consiglio provinciale, sentiti i sindaci dei comuni interessati e con l'assenso di almeno i due terzi degli stessi. Qualora non si raggiunga la maggioranza dei due terzi dopo due comunicazioni di proposte, modificate secondo gli intendimenti dei sindaci, il consiglio provinciale delibera comunque.

Art. 8.
(Compartecipazione finanziaria
degli enti locali).

      1. I comuni e le province, ai fini della riparazione dei danni alle infrastrutture di proprietà o gestite direttamente, concorrono agli investimenti con fondi propri di bilancio nella misura minima del 10 per cento.
      2. I fondi spesi dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 5, e dalle province, ai sensi dell'articolo 7, a favore dei comuni per interventi di somma urgenza sono utilizzabili sino alla copertura totale dei danni subiti, così come i fondi destinati, ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 7, al risarcimento dei danni ai privati.

Art. 9.
(Piano di risanamento idrogeologico
e di rilancio socio-economico).

      1. Al fine di ristabilire condizioni di normalità e di rilancio economico, nonché di rimuovere o limitare le cause che hanno determinato l'evento calamitoso, il consiglio provinciale, entro sei mesi dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale

 

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di cui all'articolo 1, sentiti i sindaci dei comuni interessati, individuati ai sensi dello stesso articolo 1, predispone un piano di risanamento idrogeologico e di rilancio socio-economico delle zone interessate, nel quale sono definiti e programmati tutti gli interventi necessari sia per il settore pubblico sia per il risarcimento dei danni ai privati per importi superiori a 26.000 euro.
      2. Nel piano sono definiti i tempi, i modi e i costi di tutti gli interventi e sono fissati gli obiettivi strategici da raggiungere sia per la messa in sicurezza del territorio che per il rilancio socio-economico dello stesso.
      3. Nel caso in cui la dichiarazione dello stato di calamità naturale interessi più province confinanti, i piani di cui al comma 1 devono essere coordinati fra loro e possono anche essere approvati interventi comuni, finanziati anche in quota diversa dalle province interessate.
      4. Le opere di regimazione e di manutenzione degli alvei dei fiumi, dei torrenti o di altri corsi d'acqua, e in genere tutti gli interventi insistenti su proprietà del demanio sono individuati dagli organi statali competenti per legge, sentito il parere dei comuni interessati, e sono comunicati, entro tre mesi dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale di cui all'articolo 1, alle province per il loro inserimento nel piano. Le opere sono progettate ed appaltate dalle province, previo parere vincolante degli organi competenti.
      5. Una quota pari al 10 per cento dei fondi destinati dal piano ad interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei fiumi, ai sensi del comma 4, è vincolata per lavori di manutenzione programmata ed è iscritta a bilancio in più esercizi secondo specifica delibera del consiglio provinciale, acquisito il parere vincolante degli organi preposti. In deroga a tutte le disposizioni vigenti, il materiale di risulta dei fiumi e torrenti è a disposizione gratuita delle amministrazioni pubbliche per interventi pubblici.
      6. Le opere di competenza comunale interessanti le infrastrutture pubbliche di
 

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proprietà comunale, inserite nel piano, sono progettate ed appaltate dai comuni.

Art. 10.
(Competenze della regione).

      1. La regione nomina, entro tre mesi dall'evento calamitoso, una commissione composta dal presidente della regione o da un suo delegato, dai presidenti delle province interessate o da un loro delegato, dai sindaci dei capoluoghi di provincia, dai presidenti delle comunità montane, da un rappresentante del genio civile, da un rappresentante della protezione civile regionale.
      2. La commissione esamina ed esprime parere vincolante sul piano di cui all'articolo 9, entro un mese dalla data di ricevimento del piano stesso dalla provincia, limitandosi in ogni caso ad esercitare un controllo esclusivamente formale e non di merito. In particolare, è compito della commissione verificare che gli obiettivi proposti dal piano siano attinenti alle finalità dello stesso.

Art. 11.
(Finanziamento del piano).

      1. La provincia, entro due mesi dal ricevimento del parere da parte della commissione di cui all'articolo 10, approva il piano e apporta al proprio bilancio una apposita variazione ripartendo anche in più esercizi gli oneri derivanti dall'attuazione del piano stesso, fermo restando che per ogni esercizio non può essere iscritta in bilancio una somma superiore all'80 per cento delle imposte IRPEF e IRES pagate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.
      2. Le province ed i comuni concorrono, per le opere di propria competenza, alle coperture degli investimenti di cui al piano nella misura minima del 20 per cento, secondo le quote e le modalità stabilite dal consiglio provinciale e ratificate dai consigli comunali interessati. I risarcimenti ai

 

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privati di cui all'articolo 9, comma 1, e le opere di cui all'articolo 9, comma 4, sono totalmente finanziati dal piano stesso.
      3. Il consiglio provinciale approva annualmente una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano. Copia della relazione è inoltrata alla commissione di cui all'articolo 10 e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 12.
(Norme procedurali).

      1. Nel caso in cui l'evento calamitoso si verifichi nei primi sei mesi dell'anno, i pagamenti dell'IRPEF e dell'IRES avvengono per l'anno in corso secondo le procedure ordinarie e, solo a partire dall'anno successivo, secondo quanto previsto dall'articolo 3. Gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1 possono comunque procedere secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7 e possono ricorrere ad anticipi di cassa coprendo gli oneri aggiuntivi secondo quanto previsto dall'articolo 5.

Art. 13.
(Norme finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede annualmente con legge finanziaria, mediante riduzione delle somme relative agli accantonamenti e alle autorizzazioni di spesa a favore delle attività di protezione civile e dei pertinenti capitoli di bilancio.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.