1. Al verificarsi di eccezionali eventi naturali che causano gravi danni alle infrastrutture, al sistema produttivo o alle proprietà private in una o più zone dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, sentiti i responsabili locali della protezione civile e i presidenti delle province coinvolte, individua i comuni e le province danneggiati e dichiara per gli stessi lo stato di calamità naturale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, entro quindici giorni dalla data dell'evento.
2. Entro due mesi dalla data dell'evento calamitoso, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, sentite le province, individua i comuni, in aggiunta a quelli di cui al comma 1 del presente articolo, per i quali le province stesse sono autorizzate a predisporre il piano di risanamento idrogeologico e di rilancio socio-economico di cui all'articolo 9.
1. Gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, comunicano, entro un mese dalla data di emanazione del relativo decreto, al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare dei danni alle infrastrutture per i quali occorre intervenire con procedure di urgenza.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, istituisce, con proprio decreto, entro un mese dall'avvenuta individuazione dei comuni e delle province ai sensi dell'articolo 1, specifici conti di tesoreria intestati agli enti locali interessati e li comunica a tutti gli istituti di credito delegati alla riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), rendendoli inoltre pubblici secondo le procedure di legge.
1. Entro un mese dall'avvenuta comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, i comuni sono autorizzati ad apportare ai propri bilanci variazioni, iscrivendo, per l'anno in corso, in apposito capitolo, entrate pari al 40 per cento dell'IRPEF e dell'IRES pagate da persone fisiche, società ed enti residenti nel territorio comunale, secondo gli ultimi dati disponibili forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze e comunque in misura non superiore ai danni stimati ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
2. Entro un mese dall'avvenuta comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, le province sono autorizzate ad apportare ai propri bilanci variazioni, iscrivendo, per l'anno in corso, in apposito capitolo, entrate pari al 40 per cento dell'IRPEF e dell'IRES pagate da persone fisiche, società ed enti residenti nei comuni della provincia individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo gli ultimi dati disponibili forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze e comunque in misura non superiore all'ammontare totale dei danni segnalati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dalla provincia stessa e dai comuni, detratte le somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 1.
1. Gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, possono ordinare od eseguire in proprio tutte le opere, i lavori di somma urgenza e le operazioni ritenute necessarie, urgenti e improcrastinabili per poter adeguatamente fronteggiare l'emergenza.
2. Gli oneri derivanti dagli impegni assunti sono soddisfatti anche tramite operazioni di anticipo di cassa e sono iscritti, unitamente agli eventuali oneri contabili aggiuntivi, nelle variazioni di bilancio di cui all'articolo 4.
1. I comuni utilizzano i fondi di cui all'articolo 4, comma 1, per lavori di riparazione, rifacimento o ricostruzione totale di infrastrutture pubbliche danneggiate o distrutte dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 per le quali non è possibile attendere l'approvazione del piano di cui all'articolo 9, pena la permanenza di situazioni di insalubrità e di pericolo per la pubblica sicurezza. È riservata la priorità alle urbanizzazioni primarie, in particolare agli acquedotti, alle fognature, alle strade e agli impianti di depurazione.
2. I comuni possono inoltre risarcire i danni alle proprietà private, comprese le attività produttive sino ad un massimo di 26.000 euro ciascuno, applicando una franchigia di 2.600 euro.
1. Le province utilizzano i fondi di cui all'articolo 4, comma 2, in via primaria per la riparazione dei danni alle infrastrutture
1. I comuni e le province, ai fini della riparazione dei danni alle infrastrutture di proprietà o gestite direttamente, concorrono agli investimenti con fondi propri di bilancio nella misura minima del 10 per cento.
2. I fondi spesi dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 5, e dalle province, ai sensi dell'articolo 7, a favore dei comuni per interventi di somma urgenza sono utilizzabili sino alla copertura totale dei danni subiti, così come i fondi destinati, ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 7, al risarcimento dei danni ai privati.
1. Al fine di ristabilire condizioni di normalità e di rilancio economico, nonché di rimuovere o limitare le cause che hanno determinato l'evento calamitoso, il consiglio provinciale, entro sei mesi dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale
1. La regione nomina, entro tre mesi dall'evento calamitoso, una commissione composta dal presidente della regione o da un suo delegato, dai presidenti delle province interessate o da un loro delegato, dai sindaci dei capoluoghi di provincia, dai presidenti delle comunità montane, da un rappresentante del genio civile, da un rappresentante della protezione civile regionale.
2. La commissione esamina ed esprime parere vincolante sul piano di cui all'articolo 9, entro un mese dalla data di ricevimento del piano stesso dalla provincia, limitandosi in ogni caso ad esercitare un controllo esclusivamente formale e non di merito. In particolare, è compito della commissione verificare che gli obiettivi proposti dal piano siano attinenti alle finalità dello stesso.
1. La provincia, entro due mesi dal ricevimento del parere da parte della commissione di cui all'articolo 10, approva il piano e apporta al proprio bilancio una apposita variazione ripartendo anche in più esercizi gli oneri derivanti dall'attuazione del piano stesso, fermo restando che per ogni esercizio non può essere iscritta in bilancio una somma superiore all'80 per cento delle imposte IRPEF e IRES pagate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.
2. Le province ed i comuni concorrono, per le opere di propria competenza, alle coperture degli investimenti di cui al piano nella misura minima del 20 per cento, secondo le quote e le modalità stabilite dal consiglio provinciale e ratificate dai consigli comunali interessati. I risarcimenti ai
1. Nel caso in cui l'evento calamitoso si verifichi nei primi sei mesi dell'anno, i pagamenti dell'IRPEF e dell'IRES avvengono per l'anno in corso secondo le procedure ordinarie e, solo a partire dall'anno successivo, secondo quanto previsto dall'articolo 3. Gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1 possono comunque procedere secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7 e possono ricorrere ad anticipi di cassa coprendo gli oneri aggiuntivi secondo quanto previsto dall'articolo 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede annualmente con legge finanziaria, mediante riduzione delle somme relative agli accantonamenti e alle autorizzazioni di spesa a favore delle attività di protezione civile e dei pertinenti capitoli di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.